Pubblichiamo il testo di legge sull'amianto approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia.
REGIONE LOMBARDIA IX LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1979 VI COMMISSIONE CONSILIARE “AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE”
PROGETTO DI LEGGE “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”
Approvato nella seduta del 3 luglio 2012
A seguito dell’esame abbinato dei progetti di legge: PDL N. 0056 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)” d’iniziativa dei Consiglieri Villani, Pesato, Ciocca, Bossetti, Bottari
PDL N. 0155 “Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamentodell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto) e attuazione del PRAL” d’iniziativa dei Consiglieri Villani, Cavicchioli, Civati, Costanzo, Ferrari
Relatore: Consigliere Bottari
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 27 ottobre 2012
Il provvedimento si compone di n. 9 pagine, n. 8 articoli ?
Articolo 1 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 17/2003) 1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 è così sostituita: c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 sono aggiunte le seguenti: c bis) la promozione di politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex-esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto correlate; c ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d’amianto; c quater) la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell’amianto; c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente: 2 bis) La Regione favorisce la rimozione dell’amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici. ?
Articolo 2 (Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di politiche di sostegno) 1. Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: Articolo 1 bis (Politiche di sostegno)
1. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
2. E’ istituito un fondo per le politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5. 4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all’INAIL, il consenso per la segnalazione all’ASL del proprio nominativo.
5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto. ?
Articolo 3 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 17/2003) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 è inserito il seguente: 4 bis) I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell’amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. ?
Articolo 4 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003) 1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito: 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni. L’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale; 2. Dopo il numero 2) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente: 2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto; 3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente: h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell’amianto. ?
Articolo 5 (Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli) 1. Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: Articolo 8 bis (Sanzioni e controlli) 1. La mancata comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.500,00 euro.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute. ?
Articolo 6 (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2003) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 sono aggiunti i seguenti: 2bis) All’introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all’articolo 8bis della l.r. 17/2003, si provvede con l’UPB 3.4.10 “Introiti diversi”, iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi. 2ter) Alle spese per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3, della l.r. 17/2003, si provvede con le risorse derivanti dall’applicazione del comma 2 bis. 2quater)
Per le spese di cui all’articolo 2, comma 5, lettera a), della l.r. 17/2003 è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di euro 1 milione. 2quinquies) Agli oneri di cui al comma 2 quater, si provvede mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 “Fondo per altre spese di investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi. 2sexies)
Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’ UPB 2.1.3.393 “Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente” è incrementata di euro 1 milione. ?
Articolo 7 (Norma transitoria) 1. L’articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
? Articolo 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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